Zoppola, 25/08/2026
Ai docenti a tempo determinato
Al sito
OGGETTO: Indicazioni aggiornate – ferie personale docente a tempo determinato.
Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di ferie del personale docente con contratto a tempo determinato, si richiama quanto disposto dall’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come integrato dall’art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16530/2026.
La disciplina vigente prevede che il personale docente con contratto di supplenza breve e saltuaria o con incarico fino al termine delle attività didattiche fruisca delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, purché non coincidenti con attività di servizio o con attività funzionali all’insegnamento regolarmente programmate.
Per tali periodi non è necessario uno specifico invito del Dirigente Scolastico alla fruizione delle ferie, in quanto la legge individua direttamente i periodi di sospensione delle lezioni quali momenti ordinariamente destinati al godimento delle stesse. La presente comunicazione è pertanto finalizzata ad assicurare una completa informazione al personale in ordine alle modalità di esercizio del diritto alle ferie e alle conseguenze derivanti dall’eventuale mancata fruizione.
Diversamente, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, durante il quale il personale può essere impegnato negli scrutini, negli esami, nelle riunioni degli organi collegiali e nelle ulteriori attività funzionali all’insegnamento previste dal Piano annuale delle attività, ciascun docente è tenuto a presentare apposita domanda di ferie, avendo cura di escludere le giornate nelle quali risultino calendarizzati impegni di servizio.
Si ricorda che, qualora il dipendente sia stato posto nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie mediante un’informazione chiara, preventiva e completa e non presenti la relativa domanda nei periodi disponibili, il diritto alla fruizione delle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può andare perduto, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e recepiti dalla Corte di Cassazione.
La presente circolare costituisce, pertanto, formale informativa ai fini dell’effettivo esercizio del diritto alle ferie, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che pongono in capo al datore di lavoro l’obbligo di porre il dipendente nelle condizioni di fruire delle ferie annuali retribuite, informandolo in modo chiaro e tempestivo delle modalità di fruizione e delle conseguenze derivanti dall’eventuale mancato utilizzo.
Resta fermo che il divieto generale di monetizzazione delle ferie, previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non trova applicazione qualora il mancato godimento delle ferie sia dipeso da cause oggettive non imputabili al lavoratore che ne abbiano reso impossibile la fruizione prima della cessazione del rapporto di lavoro. Rientrano, a titolo esemplificativo, in tale fattispecie le assenze continuative per malattia, infortunio, maternità, congedi tutelati o altre situazioni previste dall’ordinamento che abbiano impedito in concreto la fruizione delle ferie maturate. In tali casi permane il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in conformità all’art. 36 della Costituzione, all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, all’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai consolidati orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione.
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale per il puntuale rispetto delle disposizioni sopra richiamate.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Cozza
Firmato digitalmente
Amministratore