Circolare 245

Validità dell’anno scolastico e deroga al limite massimo di assenze degli studenti

Di seguito le indicazioni sul monte ore personalizzato, il conteggio delle assenze e le deroghe

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Zoppola, 27 gennaio 2026

Al personale docente

Ai genitori degli alunni

Al sito web

Agli Atti

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico e deroga al limite massimo di assenze degli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “… ai fini della validità dell’anno scolastico … per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO l’art.5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 ”Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.107”;

VISTA la delibera n.4 del Collegio dei docenti del 1/09/2025;

COMUNICA

di seguito le indicazioni sul monte ore personalizzato, il conteggio delle assenze e le deroghe.

Nella scuola secondaria di primo grado per l’ammissione allo scrutinio è richiesta la frequenza di almeno 3⁄4 delle ore curriculari previste, personalizzabile nei casi specifici indicati nei PDP o dalle normative vigenti. Saranno considerate presenze le assenze che rientrano nella casistica: “…alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura”.
In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati il giorno del rientro a scuola.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE

Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite di frequenza di almeno 3⁄4 delle ore curriculari previste. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati definiti dagli organi collegiali (delibera n.5 del Collegio dei docenti del 01/09/2025 ) come di seguito:

1-gravi motivi di salute adeguatamente documentati.

2-infortunio (certificazione medica con prognosi) e-interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi)

3-terapie e/o cure programmate e documentabili

4-gravi e documentate esigenze di famiglia

5-partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal CONI

6-altri motivi di carattere straordinario, ad oggi non individuabili, adeguatamente motivati con delibera del consiglio di classe/interclasse straordinario.

La documentazione afferente alle predette deroghe dovrà essere depositata agli atti della scuola con tempestività, in concomitanza con il verificarsi della condizione richiamata ovvero immediatamente agli esiti della stessa. Le assenze di cui al punto 4, debitamente documentate e legate a esigenze di famiglia saranno prese in considerazione dai consigli di classe.

In ogni caso, la deroga al limite minimo di frequenza potrà essere concessa solo se, a insindacabile giudizio motivato del consiglio di classe, sussistano le condizioni per una valutazione completa degli alunni interessati; pertanto le assenze effettuate non dovranno pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi programmati.

SCRUTINIO FINALE

Prima della valutazione finale, il coordinatore del Consiglio di Classe esamina le situazioni individuali degli studenti in merito al mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato, basandosi sulla documentazione acquisita e sui criteri stabiliti dagli organi collegiali:

• Gli studenti che hanno raggiunto il limite minimo di frequenza sono ammessi alle operazioni di valutazione e scrutinio

• Gli studenti che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza saranno ammessi allo scrutinio solo se:

1. esiste documentazione che giustifichi la deroga;

2. è possibile procedere alla valutazione in tutte le discipline

Se entrambe le condizioni non sono soddisfatte, gli studenti non saranno esaminati e non saranno ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato. Se esiste la documentazione per la deroga ma non è possibile una valutazione chiara in tutte le discipline, gli studenti non saranno scrutinati. Pertanto, solo se sussistono le condizioni per una valutazione chiara e trasparente in tutte le discipline, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma sono in possesso di documentazione per la concessione della deroga, saranno scrutinati.

Si ricorda che ciò che conta ai fini della frequenza sono le ore di assenza, non solo i giorni. I coordinatori dei Consigli di Classe dovranno monitorare costantemente le assenze degli alunni, intervenendo al massimo dopo il settimo giorno (anche non consecutivo) di assenza in un mese, oppure dopo quindici giorni di assenza in tre mesi, o il corrispondente numero di ore. Questo anche per prevenire eventuali situazioni di non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di Stato. In caso di elevato numero di assenze, ritardi o uscite anticipate, il coordinatore è tenuto a informare immediatamente il Dirigente Scolastico e il referente di plesso.

L’art. 49 del DPR 445/2000 vieta l’autocertificazione dello stato di salute, quindi i genitori non possono dichiarare autonomamente malattie o terapie. Per ottenere deroghe legate a motivi di salute ricorrenti, è necessario presentare un certificato medico, rilasciato una sola volta, attestante la necessità di assenza per motivi di salute o per terapie in orario scolastico, specificando fascia oraria e durata del trattamento. Non è richiesto indicare la patologia, nel rispetto della privacy del minore, e i documenti con diagnosi non verranno trattati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella Cozza

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